Ordinanza n. 397 del 1991

 

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ORDINANZA N. 397

ANNO 1991

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Dott. Aldo CORASANITI                                         Presidente

Prof. Giuseppe BORZELLINO                                  Giudice

Dott. Francesco GRECO                                                 “

Prof. Gabriele PESCATORE                                           “

Avv. Ugo SPAGNOLI                                                    “

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA                               “

Prof. Antonio BALDASSARRE                                     “

Prof. Vincenzo CAIANIELLO                                       “

Avv. Mauro FERRI                                                         “

Prof. Luigi MENGONI                                                    “

Prof. Enzo CHELI                                                           “

Dott. Renato GRANATA                                                “

Prof. Giuliano VASSALLI                                              “

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 53 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle Unità sanitarie locali), e dell'art. 1, comma quarto quinquies, del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413 (Disposizioni urgenti in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate, nonché in materia di pubblico impiego), convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 37, promosso con ordinanza emessa il 18 dicembre 1990 dal Tribunale amministrativo regionale per la Campania sui ricorsi riuniti proposti da De Luca Antonino contro il Comitato regionale di controllo di Napoli ed altra, iscritta al n. 309 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 luglio 1991 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che nel corso di un giudizio in cui il ricorrente, primario di ruolo di Unità sanitaria locale, con trentasei anni contributivi d'anzianità pensionabile, aveva impugnato i provvedimenti che gli avevano precluso il trattenimento in servizio sino al raggiungimento dell'anzianità massima ed oltre il sessantacinquesimo anno di età, il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, con ordinanza emessa il 18 dicembre 1990, ha sollevato, in relazione agli artt. 3, 97, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 53 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle Unità sanitarie locali), e dell'art. 1, comma quarto quinquies, del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413 (Disposizioni urgenti in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate, nonché in materia di pubblico impiego), convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 37, nella parte in cui non consentono al personale medico delle Unità sanitarie locali in posizione apicale di continuare a prestare servizio fino al settantesimo anno di età per raggiungere od incrementare il minimo della pensione;

che, in particolare, a parere del giudice rimettente, la seconda delle citate disposizioni risulterebbe censurabile per non aver esteso anche al personale in argomento la normativa di cui agli artt. 15, secondo e terzo comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477, e 10, sesto comma, del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, come convertito nella legge 27 dicembre 1989, n. 417 (concernente il mantenimento in servizio fino al settantesimo anno del personale della scuola), riconosciuta, invece, applicabile ai dirigenti dello Stato, rispetto ai quali il trattamento riservato ai medici in analoga posizione di vertice e di responsabilità si appaleserebbe irrazionalmente deteriore, in quanto li priverebbe del diritto ad un'adeguata pensione senza alcuna giustificazione, con l'ulteriore conseguenza dell'impossibilità, per l'Amministrazione, di giovarsi completamente dell'opera di personale qualificato;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, che ha rilevato l'identità della questione rispetto a quella decisa con la sentenza n. 143 del 1991;

Considerato che identica questione è già stata sottoposta a questa Corte, la quale ha disposto la restituzione degli atti ai giudici a quibus per un riesame della rilevanza alla luce della sopravvenuta legge 19 febbraio 1991, n. 50 (Disposizioni sul collocamento a riposo del personale medico dipendente), che ha consentito il trattenimento in servizio dei primari ospedalieri sino al settantesimo anno di età per il conseguimento del massimo della pensione;

che analoga soluzione va adottata nel presente giudizio;

 

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

Ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo regionale per la Campania.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1991.

 

Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI - Renato GRANATA - Giuliano VASSALLI.

 

Depositata in cancelleria il 31 ottobre 1991.